Categoria: Scienza e Tecnologia Pagina 2 di 4

Vaccino per la malaria by GSK ottiene 47% di successo

Una prima serie di test clinici ha dimostrato l’efficacia di un vaccino contro la malaria e fa ben sperare i ricercatori, che da anni studiano il modo di renderci immuni dalla malattia alla base di circa 780mila morti ogni anno in tutto il mondo, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Circa metà dei bambini che hanno ricevuto il vaccino sono sopravvissuti al contagio.

Il vaccino si chiama RTS,S ed è stato realizzato dalla società farmaceutica britannica GlaxoSmithKline (GSK). Ha richiesto più di 25 anni di sviluppo e negli ultimi tempi parte delle ricerche sono state finanziate dalla Bill and Melinda Gates Foundation, l’organizzazione messa in piedi dal cofondatore di Microsoft insieme con la moglie.

I test clinici, spiegano sul New York Times, andranno avanti fino al 2014 e comprenderanno esami e verifiche su circa 15mila bambini. Ieri, nel corso di una conferenza a Seattle (Washington), i ricercatori hanno mostrato i primi dati segnalando come la somministrazione di tre dosi abbia protetto il 47 per cento dei 6000 bambini tra i 17 mesi e i 5 anni. I dati saranno pubblicati sulla rivista scientifica The New England Journal of Medicine e sono definiti incoraggianti, anche se sarà necessario ancora molto tempo prima di verificare l’effettiva efficacia del vaccino.

Solitamente i vaccini vengono distribuiti quando nei test clinici arrivano intorno al 90 per cento di protezione, il farmaco contro la malaria si ferma per ora al 47 per cento, ma secondo i ricercatori della GSK si tratta di un risultato ugualmente importante. In pochi anni un vaccino con questa efficacia potrebbe comunque salvare diverse milioni di vite, ha detto l’amministratore delegato della società farmaceutica.

Realizzare un vaccino contro la malaria è un’operazione molto più complessa rispetto alla creazione di vaccini per gli altri virus. La malaria è causata da parassiti, protozoi appartenenti al genere Plasmodium, che causano febbre alta con complicazioni e in molti casi la morte, specialmente tra i pazienti più deboli. Questi parassiti si spostano dal sangue al fegato e poi nuovamente nel sangue, cambiando caratteristiche, ed è difficile creare un farmaco che li possa fermare. La principale via di contagio sono le zanzare del genere Anopheles e per questo motivo le tecniche di prevenzione sono solitamente tese a ridurre le popolazioni di questi insetti nelle aree molto abitate, soprattutto in Africa, America del Sud e parte dell’Asia.

Fino a ora GSK ha speso circa 300 milioni di dollari nella ricerca per RTS,S, che sarà probabilmente commercializzato con il nome Mosquirix. La società spenderà almeno altri 100 milioni di dollari nei prossimi anni per i test clinici. Il vaccino potrebbe offrire grandi opportunità commerciali per la società, che tuttavia ha deciso di venderlo al costo di produzione nei paesi poveri dove è molto presente la malattia, con un cinque per cento aggiuntivo sul prezzo finale per finanziare nuove ricerche contro la malaria.

Altre aziende farmaceutiche sono al lavoro per produrre un loro vaccino, ma per ora non hanno ottenuto risultati così incoraggianti. Molto dipende dall’approccio che viene seguito per debellare i parassiti: alcuni ricercatori si concentrano sulle proteine che si trovano sulla superficie di ogni parassita, e che potrebbero dare la chiave per fermarlo, altri cercano di innescare particolari reazioni nel nostro sistema immunitario per rendere innocui i parassiti.

sito di provenienza della notizia: ILPOST

INTO ETERNITY the movie (by Michael Madsen)

Ho avuto la fortuna di vedere al Festival Cinemambiente di Torino in giugno 2011 il premiatissimo documentario Into Eternity del regista danese Michael Madsen, sul gigantesco sito di stoccaggio di scorie nucleari di Onkalo, in Finlandia.
Uscito dalla proiezione ero completamente vuoto, depresso, immerso nello sconforto e nel pessimismo più totale…quindi il documentario è fatto VERAMENTE BENE.
Il messaggio che porta è semplicissimo: l’essere umano ad oggi dimostra d’essere completamente cretino e la questione dell’energia e delle centrali nucleari lo DIMOSTRA immediatamente e drammaticamente.
Un giudizio senza appello il mio: il documentario è STREPITOSO e l’uomo COMPLETAMENTE IMBECILLE.

La Finlandia ha 2 centrali nucleari che producono meno del 30% del fabbisogno energetico nazionale.
Le centrali nucleari producono energia elettrica estraendo e trasformando in un ambiente controllato (il reattore nucleare e la centrale termica), una piccola parte dell’energia prodotta da reazioni nucleari (fissione nucleare) a partire dal metallo radioattivo per eccellenza (l’uranio). Questa (qui infinitamente semplificata procedura) produce degli scarti che si chiamano scorie radioattive. Le scorie devono essere controllate e gestite con attenzione perché tanto tossiche da essere letali. Queste scorie rimarranno pericolosissime per qualsiasi organismo biologico per i prossimi 100’000 anni.
Ad oggi tutte le scorie prodotte da tutte le centrali nucleari del mondo (al 2011 sono attive nel mondo 442 centrali nucleari e (secondo il film) hanno sin ora prodotto qualcosa come 250 mila tonnellate di scorie radioattive) vengono o trattate e mantenute in costosi e pericolosi edifici (impianti di stoccaggio) con dentro persone che 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, controllano i macchinari che tengono “sotto controllo” le radiazioni o smaltite illegalmente e irresponsabilmente da criminali senza scrupoli (vedi bidoni radioattivi gettati in mare o navi intere affondate dolosamente etc).
I finlandesi hanno avuto una idea geniale: sotterriamole e abbandoniamole per i prossimi 100’000 anni!
L’umanità è vecchia di circa 50’000 anni.
Le costruzioni umane più antiche arrivate fino ad oggi (per esempio le piramidi egizie) non arrivano in nessun caso a superare i 10’000 anni.
In questo documentario straordinario il regista ci fornisce quel pò di informazioni utili ad intuire la dimensione della questione per poi proiettarci nel più buio incubo immaginabile: la stupidità umana.

A questo link trovate una recensione approfondita ed in italiano sul documentario.
Questa la scheda di IMDb del film.
Qui il link al sito ufficiale del film dove potete comprare il DVD.

il nucleare e le strategie energetiche

Inizio l’articolo con una video intervista fatta da ByoBlu a Giuseppe Onufrio (direttore esecutivo di Greenpeace Italia).
Il video dura 20′, è chiaro, completo e semplice e vale DECISAMENTE la “pena” d’esser ascoltato con attenzione.
Subito dopo allego l’opinione di Carlo Rubbia (nobel per la fisica 1984) sempre sul nucleare.
Appena avrò tempo trascriverò i contenuti aggiungendo i dovuti links e una manciata di mie personali ulteriori considerazioni.
Comunque Onufrio spiega perfettamente perché produrre energia con centrali nucleari è assolutamente senza senza. Spiega inoltre la situazione italiana. E propone soluzioni risolutive alternative magnificamente più economiche, sicure ed efficienti…

(…articolo da finire…)

Gli eBook reader: una cosa stupenda

Vorrei definitivamente spezzare una lancia a favore degli eBooks:
funzionano bene e sono veramente comodi e non sono una terribile condanna per le case editrici.
Certamente le case editrici dovranno aggiornarsi e reinventarsi ma si abbatteranno drammaticamente i costi della “cultura da leggere” favorendone stupendamente la diffusione.
Su carta stampata rimarranno i volumi “belli”, quelli da regalare alle lauree, quelli da 100€ a copia, rilegati a mano etc.
Tutto il resto, inevitabilmente e giustamente, non verrà stampato e rimarrà in formato digitale.
Secondo me siamo di fronte ad una svolta epocale, una rivoluzione mediatica che aprirà una nuova epoca nella comunicazione umana.
Rivoluzione simile al passaggio dai libri scritti a mano alla tecnica di Gutenberg che alla fine del 1400 permise una tiratura di milioni di volumi in Europa.
(NB: in asia i caratteri mobili erano in uso già dal 1234!)

Parlo con cognizione di causa perché…mi sono finalmente regalato un eBook reader.
Per la precisione ho comprato il EBR-05L della IntreeO (faccio loro pubblicità molto volentieri!).
Prima di comprarlo ho passato in rassegna TUTTI i reader che ho trovato in vendita a Torino. Li ho provati tutti, anche quelli da 250€, e alla fine ho scelto questo perché è semplicemente IL MIGLIORE e l’ho pagato “solo” 150€.
Contando che oggi un libro “di carta” difficilmente lo pagate meno di 10€, se leggete anche solo un libro al mese, nel giro di un anno siete rientrati della spesa.

Libri:
Si leggono magnificamente in formato epub (trovate senza difficoltà svariati sw da scarire per convertire i pdf in epub) ma si visualizzano anche i pdf e molti altri formati anche se a volte li “taglia” un pò nello schermo e bisogna spostarsi a destra per finire di leggere la riga e poi tornare a sinistra per la riga successiva.
Per chi ha il dubbio se è comodo o no per leggere i libri sappiate che ne ho già letti tre ed è (GIURO) veramente veramente comodo.
Inoltre è talmente piccino e leggero che ci sta agevolmente in tasca quindi è facilissimo da portare a spasso. Ne consegue che si legge MOLTO DI PIU’ perchè anche solo aspettando il bus si tira fuori e si legge mezza pagina e alle code alla posta e sul treno etc.
Inoltre visualizza magnificamente quasi tutti i formati video con uno spettacolare monitor a colori 800X480.

Audio:
Riproduce anche file audio dall’mp3 in giù. Sia diffuso sia via cuffia.
Ma non lo uso molto per ascoltare musica.

Foto:
Il monitor è veramente buono. Ha la slot SD quindi potete usarlo per visualizzare le foto delle vacanze per esempio.

Video:
Si vedono veramente veramente bene. Con le cuffie in treno vi godete un bel film senza problemi.

Batteria:
La batteria dura un’eternità. Non ho ancora capito quanto dura esattamente. Sappiate che la lettura di tre libri più molti audio più un paio di film e in tutto ho ricaricato massimo tre volte…forse meno.

Memoria:
La memoria interna (mi sembra da 2Gb) è sufficiente a contenere tutti i libri che avete letto in tutta la vostra vita.
Ma se non vi basta e volete portarvi sempre in tasca l’intera biblioteca d’Alessandro d’Egitto, c’è l’espansione di memoria con slot SD fino a 16 Gb!

Problemi:
ho dovuto portare indietro il primo che avevo preso perchè non si ricaricava la batteria. Sostituzione gratuita ed immediata nel negozio d’acquisto con scontrino e imballo originale entro 8 giorni. Quindi provatelo SUBITO.

EROI – il coefficiente dell’Efficienza Energetica

EROEI (o EROI) significa Ritorno Energetico sull’Investimento Energetico (Energy Returned On Energy Invested o Energy Return On Investment).

Cercherò di spiegare subito nel modo più semplice possibile cos’è questo EROI.
Immaginiamo che al bancomat si debba pagare per prelevare. Tutto starebbe in quanto costa prelevare. Se
nel bancomat della banca “A” si paga 10 per prelevare 10,
al bancomat “B” si paga 10 per prelevare 2’000,
dalla banca “C” si paga 10 per prelevare 5,
e dal bancomat “D” si paga 10 per prelevare 100,
…voi dove andreste a prelevare? 🙂

Purtroppo, ovviamente, non è proprio così tanto semplice e chiaro ma, con il calcolo dell’EROI, si tenta di misurare (per poi poterle comparare) le efficienze delle diverse tecniche per produrre energia.
L’EROI è un coefficiente (cioè un numero puro compreso tra zero e, teoricamente, più infinito). Esprime in modo chiaro e univoco l’efficienza di un impianto energetico. Si calcola facendo il rapporto tra il totale dell’energia spesa per progettare, costruire, attivare, mantenere e smantellare l’impianto generatore ed il totale dell’energia ricavata dal suo utilizzo. Ad oggi (l’avanzamento tecnologico farà salire questi coefficienti), gli EROI più alti, raggiunti da alcune centrali idroelettriche di ottima progettazione, valgono circa 250.

Quindi, riferito ad una data fonte di energia, ne indica la sua convenienza in termini di resa energetica.
Più l’EROI è grande, maggiore è la capacità di produrre energia dell’impianto in questione (a parità di investimento energetico).

Alcuni esempi di fantasia:

L’EROI di una centrale nucleare che non è mai entrata in funzione è zero perchè si è speso (diciamo 10) per costruirla ma non ha mai prodotto nulla. Quindi è stato un pessimo investimento: era meglio non fare nulla.
L’EROI di un impianto idroelettrico che in tutto è costata 10 e in tutta la sua vita produrrà 5, è 0.5 perché ha prodotto la metà di quanto si è speso per costruirla.
L’EROI di un forno a legna che in tutto è costato 1 e in tutta la sua vita produrrà 1, è 1. Cioè ha prodotto tanta energia quanta ne è costata. Quindi non ha prodotto un bel nulla, ha “solo” trasformato diversi tipi di energie.
L’EROI di una centrale a carbone che in tutto è costata 1 e in tutta la sua vita produrrà 3, è 3. Infatti la centrale a carbone qui ipotizzata ha triplicato l’investimento.
L’EROI di una centrale a gas naturale che in tutto è costata 1 e in tutta la sua vita produrrà 10, è 10. Producendo dieci volte tanto l’energia spesa.
L’EROI di un pannello solare che in tutto è costato 1 e in tutta la sua vita produrrà 100, è 100.
L’EROI di un pozzo petrolifero che in tutto è costato 1 e in tutta la sua vita produrrà 170, è 170.
L’EROI di un piccolo mulino a vento fatto a mano con materiali di recupero che in tutto è costato solo 0.1 ma in tutta la sua vita produrrà 25, è 250.

E’ chiaro che una fonte energetica con un EROEI inferiore ad 1 sia energeticamente in perdita. Fonti energetiche che presentano un EROEI minore di 1 non possono essere considerate fonti primarie di energia poiché per il loro sfruttamento si spende più energia di quanta se ne ricavi.
In alcuni casi l’energia restituita, anche se minore di quella impiegata, può offrire particolari utilità. Ad esempio per usi in luoghi dove possa essere difficile convogliare altre forme di energia, come nel caso di isole.

L’EROEI si rivela un parametro fondamentale per valutare, comparare e operare scelte strategiche di approvvigionamento fra le diverse fonti energetiche.

NB: nonostante la definizione sia molto semplice, il calcolo da effettuare è molto complesso, è funzione del tempo e di molti altri fattori interpretabili in maniera variabile. Ne consegue una notevole oscillazione dei valori a seconda di chi, come e quando ha fatto il calcolo.

Per concludere riporto qui di seguito i valori peggiori (così stiamo tranquilli) degli EROEI delle principali fonti energetiche mettendoli in ordine decrescente:

Petrolio inizio del 1900: 150 (facevi un buco per terra e zampillava petrolio!)
Carbone anni ’50: 80
Petrolio anni ’70: 23
Nucleare Uranio 235: 20 (le centrali di quarta generazione in linea teorica potrebbero arrivare a valori prossimi al 100)
Idroelettrico: 12 (ma è abbastanza “facile” raggiungere e superare ampiamente il 50; alcuni calcoli arrivano a 250)
Moto ondoso: 10 (probabilmente meno ma alcuni ipotizzano 15)
Eolico: 5 (dove il vento c’è veramente con pale di ultima generazione forse si può ottenere 80)
Biomasse: 5 (forse si può raggiungere e superare il25)
Petrolio 2010: 5 (nelle ipotesi migliori comunque non si supera il 15)
Fotovoltaico: 2 (ad oggi al si arriva a fatica a 10)
Geotermico: 2 (alcuni impianti particolarmente “fortunati” raggiungono 13)
Legna da ardere: 3 (tanto per farsi una idea)
Gas naturale: 3 (probabilmente peggio)
Carbone oggi: 2 (centrali moderne forse arrivano a 10)
Etanolo: 1 (forse peggio; alcuni teorizzano si possa arrivare a 5)
Nucleare 1a generazione: 0.7 (stavano in piedi solo grazie ai sussidi)
Sabbie bitumose: 0.7 (spendendo molto in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie alcuni sperano si possa arrivare a circa 10)

Macchina Foto Digitale monitor rotto: NON DISPERARE

In vacanza ho incidentalmente danneggiato il display della mia macchina fotografica digitale (una Lumix TZ7).
Disperazione.
La macchina funziona perfettamente ma il monitor degenera giorno dopo giorno fino a diventare illeggibile con tutti i cristalli liquidi impazziti.
Disperazione.
Sono ancora in garanzia…immagino la risposta ma ci provo lo stesso.
In assistenza OVVIAMENTE mi dicono che un danno di questo genere non è coperto dalla garanzia.
Disperazione.
Per mettere la macchinetta a posto bisogna prendere un nuovo display e sostituirlo al vecchio crepato.
Disperazione.
…ok…e quanto costa il giochino?
150 €
DISPERAZIONEEEEE
La TZ7 nuova oggi costa circa 300€!…non posso spenderne 150 solo per sostituire il monitor.
DISPERAZIONE
mi tocca tenermi una magnifica macchina foto quasi nuova ma inutilizzabile per colpa di una crepetta sullo schermo!
Non ci posso credere!
Non mi rassegno!!!
Cerco, chiedo indago e…un mitico amico pacioccone se ne salta fuori candido come un angioletto: “compra un display nuovo e te lo cambi te”.
🙂
WOW
Compro il display su ebay (30€) e seguendo questo video trovato su youtube mi sostituisco il monitor a casa in 10 minuti.
MAGNIFICO !!!

Solar Beat

Carillon fatto con il movimento dei pianeti.

Si può regolare la velocità della rotazione per modificare il ritmo della melodia.

http://www.whitevinyldesign.com/solarbeat/

aNobii : la libreria ai tempi del web 2.0

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Sviluppato a Hong Kong ma dal raggio d’azione globale, aNobii è disponibile anche in versione italiana: a pochi mesi dal lancio si è già aggregata una attiva comunità di bibliofili del Belpaese.
Prima che vi iscriviate, però, un’avvertenza è d’obbligo: come tutti i social-network ben fatti, anche aNobii può dare forte dipendenza e, magari, sottrarre un po’ del tempo che prima si dedicava alla lettura.

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Sempre di passaparola si tratta, ma in salsa 2.0. A un livello base, il servizio si presenta come un valido strumento per schedare l’intera biblioteca personale (tipo l’ormai superata Library Thing), gestire liste di desideri, tenere traccia dei prestiti e finanche rivendere o scambiare libri usati.

Al di là dell’indubbia utilità di un simile sistema di catalogazione, il bello di aNobii sta tutto nelle sue spinte funzionalità sociali. Si può curiosare nelle librerie degli altri membri, creare collezioni tematiche , seguire le ultime letture degli amici, prendere parte ai gruppi di discussione più vari, e ovviamente recensire, votare, etichettare etc.
Una tendenza, questa di socializzare le passioni, che ormai ha investito anche la musica (si veda l’ottimo Last.fm, cui le case discografiche Emi, Warner Music, Sony BMG e Universal Music hanno deciso di autorizzare la diffusione in streaming del proprio intero catalogo) o il cinema (si veda I heart movies, nuovo tool per condividere la videoteca personale).

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Ru486 la pillola per l’aborto non chirurgico

1 apr – La Ru486 sta per approdare negli ospedali italiani. 79dfe3685e5c22fda797de58b19ea39b
A partire da oggi, infatti, il discusso farmaco abortivo fara’ il suo ingresso nei nosocomi che la richiederanno e gia’ la settimana dopo Pasqua le donne potrebbero usarla per le interruzioni farmacologiche di gravidanza.
Sono solo sei le Regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trento e Veneto) che hanno deciso come somministrate la pillola: tre con il ricovero ordinario e tre con il day hospital. Tutte le altre non hanno ancora preso una decisione. Anche se adesso a questo dato si aggiunge l’incognita Piemonte dopo le dichiarazioni di Roberto Cota, neo presidente eletto, che ieri aveva annunciato che le pillole abortive gia’ ordinate sarebbero rimaste nei magazzini.
In particolare, Lombardia, Toscana e Veneto hanno deliberato per il ricovero ordinario per tutta la durata dell’interruzione di gravidanza (normalmente tre giorni), mentre Emilia Romagna, Piemonte e Provincia Autonoma di Trento, hanno seguito la via della possibilita’ del day hospital, prevedendo appositi protocolli che consentono comunque il monitoraggio costante della donna, anche al di fuori dell’ospedale, per l’arco di tempo necessario all’aborto.
Le altre Regioni aspettano indicazioni. Indicazioni che potrebbero prendere la forma di vere e proprie linee guida nazionali.
  
 
Quando si parla di aborto si rischia di entrare in querelle di tipo etico, dove filosofie, religioni, morali si differenziano cosi’ profondamente tra loro, per cui impossibile e’ un loro punto di incontro. Evitiamo di entrare in questa voragine e partiamo dal dato di fatto della 194 approvata quasi 25 anni fa, che permette di abortire legalmente a carico del Sistema Sanitario Nazionale, e che non da’ indicazioni limitative sul metodo
Sul sito dell’ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori)  ho trovato un articolo esaustivo (benché un po’ datato) per la comprensione di chi non è un sanitario, che mette a confronto i due metodi: chirugico e farmacologico.  L’articolo è un po’ lunghetto, ma per chi è interessato all’argomento vale la pena informarsi.
 
Al di là delle posizioni personali in merito, cerchiamo di capire quali differenze sussistono.
 
I DUE METODI: chirurgico e farmacologico
Da un raffronto tra i due metodi (realizzato in Svizzera) si comprende come entrambi siano efficaci e sicuri. Le differenze riguardano tempi e percezione. Ma queste sono decisioni che spettano alla donna, cosi’ come i consigli spettano ai medici.
 
LE STATISTICHE
L’ISTAT ci fornisce una serie di dati sugli aborti legali che vengono praticati ogni anno in Italia. Il numero diminuisce progressivamente ogni anno, per quanto rimanga ancora una sacca di aborti clandestini. Assumendo il dato del 1998 di 138.000 aborti all’anno, e raffrontandolo con i casi della Francia e della Svezia dove il 30% degli aborti e’ realizzato con la RU486, e’ facile intuire che dopo un primo rodaggio e una sua conoscenza, anche in Italia potrebbe riprodursi un fenomeno simile.
Nel 2000 il numero degli aborti registrati si ferma infatti a 135.000, stabilizzandosi cosi’ dal 1995. L’Istat stesso scrive nell’annuario statistico del 6 novembre 2002: “Si può quindi affermare che in Italia sta cambiando il modello di abortività volontaria: si sta passando da un modello di tipo “tradizionale”, caratterizzato da un ricorso all’Ivg soprattutto delle donne coniugate con figli, a un modello, più simile a quello dei paesi nord europei, in cui l’aborto è più estemporaneo e legato a situazioni di “emergenza”, ovvero non viene più utilizzato per controllare le dinamiche di pianificazione familiare”.
 
COSA FARE
Oggi la RU486 e’ commercializzata in quasi tutti i Paesi dell’Ue. Dopo un lungo procedimento dettato dalle normative europee (la cd procedura di mutuo riconoscimento), nel luglio 2009 l’Aifa ha autorizzato la commercializzazione della Ru486 anche in Italia.

STORIA DELLA Ru486

Il 19 aprile 1982 il professore Etienne-Emile Baulieu presenta all’Accademia delle scienze i risultati clinici di una nuova sostanza anti-progesterone: il mifepristone, messo a punto due anni prima da una equipe di chimici e endocrinologi del laboratorio francese Roussel-Uclaf. Codificata come RU 38486, diventera’ l’RU486. Sperimentata nell’ospedale universitario di Ginevra, l’anti-ormone permette di abortire a sette donne tra le sei e le otto settimane di gravidanza. Nel 1983, la Roussel-Uclaf firma un accordo con l’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms). Un anno dopo, un accordo dello stesso tipo viene firmato con Population Council, un’organizzazione non governativa americana. Iniziano le prime sperimentazioni cliniche. Il nuovo prodotto da buoni risultati nell’indurre aborti precoci. Il 23 settembre 1988 la Roussel-Uclaf ottiene l’autorizzazione per la Francia a immettere sul mercato l’RU486 per le interruzioni volontarie di gravidanza prima del quarantanovesimo giorno di amenorrea. Ma il 26 ottobre 1988 il gruppo Roussel-Uclaf ha deciso di sospendere fino a nuovo ordine la distribuzione in Francia e all’estero della pillola abortiva. Pierre Joly, vicepresidente della Roussel-Uclaf, riferisce al ministro francese alla Sanita’ le pressioni esterne cui la ditta e’ sottoposta e le reticenze sempre piu’ esplicite dell’azionista principale, i laboratori tedeschi Hoechst. “Poiche’ in Francia l’aborto e’ legale, e’ bene che venga praticato nelle migliori condizioni possibili” cosi’ replica il ministero, poiche’ la questione coinvolge la sanita’ pubblica, e ingiunge al laboratorio Roussel-Uclaf di riprendere la distribuzione dell’RU486. Nel 1991 e’ autorizzata in Gran Bretagna e un anno dopo in Svezia, piu’ recentemente in Svizzera. La Roussel-Uclaf rifiuta di commercializzarla in Cina, con il pretesto che le condizioni sanitarie non sarebbero sufficienti. Pechino decide allora di copiare la molecola. Cosi’, oggi due milioni di donne cinesi abortiscono ogni anno con un “doppione” del prodotto. Il presidente del gruppo della Hoechst, Wolfgang Hilger, fervente cattolico, dichiara che l’RU486 e’ contrario alla sua etica e a quella della sua societa’.
La polemica risveglia un passato che la ditta tedesca vorrebbe dimenticare. IG Farben, la conglomerata di cui Hoechst faceva parte, durante la seconda guerra mondiale non ha forse prodotto lo Zyclon B, il gas utilizzato nei campi di sterminio? Il 16 maggio 1994, i diritti dell’RU486 sono “graziosamente” ceduti sul territorio Usa a una Organizzazione non Governativa, la Population Council.
Nel dicembre 1996, Hoechst lancia una Opa su Roussel-Uclaf. Tre mesi dopo il gruppo Roussel-Uclaf non esiste piu’ e si parla ormai del gruppo Hoechst-Marion-Roussel. L’8 aprile 1997, una settimana dopo che i militanti anti-abortisti avevano proclamato il boicottaggio di un nuovo medicinale antiallergico commercializzato dal gruppo, la Hoechst-Marion-Roussel annuncia la cessione senza contropartite dei diritti della molecola di mifepristone e dei suoi derivati per tutto il mondo -a eccezione degli Stati Uniti- a Edouard Sakiz, ex dirigente della Roussel-Uclaf, allora in pensione. Nessuna ditta farmaceutica accetta il prodotto. Medico endocrinologo, Edouard Sakiz e’ un fervente partigiano dell’RU486 che ha sostenuto durante i suoi trentuno anni di carriera presso la Roussel-Uclaf. Gia’ nel 1958 era stato ferito dal rifiuto del suo predecessore nell’azienda di sviluppare la ricerca sulla pillola contraccettiva. Scrive: “La concezione etica di un solo uomo ha privato il gruppo di un grande mercato e di una famamondiale”. Dal giorno stesso in cui i diritti vengono trasferiti, la Roussel-Uclaf blocca la produzione dell’RU486. Un mese dopo, il dottor Sakiz crea la sua societa’, Exelgyn, con un capitale personale di 75 milioni di lire. Nell’aprile 1999 la casa farmaceutica Exelgyn avvia le procedure per le autorizzazioni di immissione sul mercato europeo della pillola RU486.
Oltre che negli Stati Uniti e in Svizzera in Europa e’ distribuita inGran Bretagna, Svezia, Spagna, Olanda, Germania, Austria, Danimarca, Finlandia e Belgio. I Paesi che hanno chiesto l’autorizzazione sono Norvegia, Lussemburgo e Grecia. In Italia, Irlanda e Portogallo il prodotto non e’ mai stato registrato.
La polemica risveglia un passato che la ditta tedesca vorrebbe dimenticare. IG Farben, la conglomerata di cui Hoechst faceva parte, durante la seconda guerra mondiale non ha forse prodotto lo Zyclon B, il gas utilizzato nei campi di sterminio? Il 16 maggio 1994, i diritti dell’RU486 sono “graziosamente” ceduti sul territorio Usa a una Organizzazione non Governativa, la Population Council.
Nel dicembre 1996, Hoechst lancia una Opa su Roussel-Uclaf. Tre mesi dopo il gruppo Roussel-Uclaf non esiste piu’ e si parla ormai del gruppo Hoechst-Marion-Roussel. L’8 aprile 1997, una settimana dopo che i militanti anti-abortisti avevano proclamato il boicottaggio di un nuovo medicinale antiallergico commercializzato dal gruppo, la Hoechst-Marion-Roussel annuncia la cessione senza contropartite dei diritti della molecola di mifepristone e dei suoi derivati per tutto il mondo -a eccezione degli Stati Uniti- a Edouard Sakiz, ex dirigente della Roussel-Uclaf, allora in pensione. Nessuna ditta farmaceutica accetta il prodotto. Medico endocrinologo, Edouard Sakiz e’ un fervente partigiano dell’RU486 che ha sostenuto durante i suoi trentuno anni di carriera presso la Roussel-Uclaf. Gia’ nel 1958 era stato ferito dal rifiuto del suo predecessore nell’azienda di sviluppare la ricerca sulla pillola contraccettiva. Scrive: “La concezione etica di un solo uomo ha privato il gruppo di un grande mercato e di una fama mondiale”. Dal giorno stesso in cui i diritti vengono trasferiti, la Roussel-Uclaf blocca la produzione dell’RU486. Un mese dopo, il dottor Sakiz crea la sua societa’, Exelgyn, con un capitale personale di 75 milioni di lire. Nell’aprile 1999 la casa farmaceutica Exelgyn avvia le procedure per le autorizzazioni di immissione sul mercato europeo della pillola RU486.
 
LA LEGGE N. 194 (1978)
Se nel 1978 era conosciuto solo l’aborto chirugico, metodo per aspirazione, nella L 194 non e’ specificato che quello sia l’unico metodo. Anzi a ben leggere nella legge, l’art. 14 “Il medico che esegue l’interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna”, e parlando di procedimenti sembra proprio prevedere la possibilita’ che altri metodi si aggiungano a quello chirurgico: il plurale utilizzato nella legge preannuncia una pluralita’ di procedimenti. Ma ancora l’art. 15: “Le regioni, d’intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l’aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull’uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza” sembra proprio auspicare un aggiornamento delle tecniche piu’ avanzate, in contraddizione con la situazione attuale bloccata ad un metodo sempre valido, ma in alcuni casi certamente superato da quello farmacologico.
  
Legge n.194 del 22 maggio 1978
Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza.
Articolo 1 
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. 
L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. 
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite. 
Articolo 2 
I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: 
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio; 
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; 
c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); 
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza. 
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. 
La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori. 
Articolo 3 
Anche per l’adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all’articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo. 
Alla copertura dell’onere di lire 50 miliardi relativo all’esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. 
Articolo 4 
Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia. 
Articolo 5 
Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. 
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell’esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l’interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie. 
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza. 
Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. 
Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell’incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate. 
Articolo 6 
L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: 
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; 
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. 
Articolo 7 
I processi patologici che configurino i casi previsti dall’articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’intervento, che ne certifica l’esistenza. 
Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell’ospedale per l’intervento da praticarsi immediatamente. 
Qualora l’interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l’intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all’articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale. 
Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell’articolo 6 e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto. 
Articolo 8 
L’interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell’articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, il quale verifica anche l’inesistenza di controindicazioni sanitarie. 
Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all’articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta. 
Nei primi novanta giorni l’interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. 
Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo: 
1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell’anno precedente presso la stessa casa di cura; 
2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell’anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione. 
Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati. 
Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione. 
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell’articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero. 
Articolo 9 
Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni. 
L’obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. 
L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. 
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale. 
L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. 
L’obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l’interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente. 
Articolo 10 
L’accertamento, l’intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all’articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386. 
Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all’assistenza mutualistica. 
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 5 e dal primo comma dell’articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell’ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale. 
Articolo 11 
L’ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l’intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell’intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell’identità della donna. 
Le lettere b) e f) dell’articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate. 
Articolo 12 
La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. 
Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l’interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all’articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. 
Qualora il medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all’articolo 7, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela. 
Articolo 13 
Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. 
Nel caso di richiesta presentata dall’interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. 
Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell’infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso. 
Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo. 
Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all’ultimo comma dell’articolo 8. 
Articolo 14 
Il medico che esegue l’interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna. 
In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l’interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi. 
Articolo 15 
Le regioni, d’intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l’aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull’uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all’educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l’interruzione della gravidanza. 
Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d’aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale. 
Articolo 16 
Entro il mese di febbraio, a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull’attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. 
Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. 
Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero. 
Articolo 17 
Chiunque cagiona ad una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 
Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla metà. 
Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata. 
Articolo 18 
Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. 
Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto. 
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. 
Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto. 
Articolo 19 
Chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. 
La donna è punita con la multa fino a lire centomila. 
Se l’interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l’accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 6 o comunque senza l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi. 
Quando l’interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l’osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. 
Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. 
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma. 
Articolo 20 
Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l’interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell’articolo 9. 
Articolo 21 
Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l’identità – o comunque divulga notizie idonee a rivelarla – di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell’articolo 622 del codice penale. 
Articolo 22 
Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato. 
Sono altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell’articolo 583 del codice penale. 
Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell’entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.

DUE METODI ABORTIVI A CONFRONTO

Mifegyne (RU 486)
Metodo farmacologico per l’interruzione precoce di gravidanza

L’Unione svizzera per decriminalizzare l’aborto (USPDA) www.svss-uspda.ch cosi’ spiega il funzionamento della RU486 rispetto al piu’ tradizionale metodo dell’aspirazione.

Dal 22 ottobre 1999 la Mifegyne e’ autorizzata in Svizzera. Poco a poco diventa accessibile negli ospedali e presso certi studi medici.
 
Come procedere
IMPORTANTE: se non e’ sicura se e’ rimasta incinta, faccia rapidamente un test di gravidanza. Se il test e’ positivo e ha l’intenzione di interrompere la gravidanza, si rivolga immediatamente ad un medico oppure ad un centro di pianificazione familiare.
Se ha deciso di interrompere la gravidanza, puo’ decidere a quale metodo ricorrere.
 
I due metodi per effettuare l’interruzione della gravidanza: 
Metodo chirurgico
(per aspirazione)
 
L’aspirazione puo’ generalmente essere effettuata entro le 14 settimane a partire dal primo giorno dell’ultima mestruazione. L’intervento viene eseguito in ospedale o presso uno studio medico, sia come ambulante (dopo poche ore si puo’ tornare a casa) sia come degente (restando anche di notte). A volte, per facilitare l’intervento, il collo dell’utero viene rilassato con un farmaco (prostaglandina), da prendersi o il giorno precedente o il giorno stesso dell’intervento.
 
L’intervento operatorio avviene sotto narcosi (anestesia generale) oppure sotto anestesia locale. Il collo dell’utero viene dilatato cautamente con dilatatori metallici fino ad un diametro da 6 a 12 mm. Viene in seguito inserita una fine canula per l’aspirazione che rimuove i tessuti embrionali dalla cavita’ uterina. L’operazione dura circa 20 minuti. Il rientro a domicilio avviene tra le 2 a 8 ore seguenti l’intervento oppure il giorno dopo (cio’ dipende dal luogo dove e’ stato effettuato l’intervento).
 
Generalmente, una visita di controllo viene effettuata nelle due settimane seguenti l’intervento.
Metodo farmacologico
(Mifegyne con prostaglandina)
 
In Svizzera, questo metodo puo’ essere prescritto entro la 7a settimana a partire dal primo giorno dell’ultima mestruazione. L’interruzione viene effettuata ambulatoriamente, sia in clinica sia in uno studio medico, con due farmaci: la Mifegyne (conosciuta anche con il nome di RU 486) e una prostaglandina. La Mifegyne blocca gli effetti dell’ormone progesterone interrompendo lo sviluppo della gravidanza. La prostaglandina induce contrazioni uterine e provoca l’espulsione dei tessuti embrionali.
 
In presenza di personale medico, la donna assume tre compresse di Mifegyne. Poco dopo puo’ rientrare a casa. Due giorni dopo, due compresse di prostaglandina sono anch’esse prese nello studio medico o in clinica. La donna rimane in osservazione per alcune ore. Per circa due terzi delle donne l’espulsione dei tessuti embrionali avviene in questo periodo, per alcune avviene piu’ tardi a casa. A questo stadio molto precoce, l’embrione misura tra i 2 e gli 8 mm, a seconda della durata della gravidanza.
 
Circa due settimane dopo la presa della prostaglandina viene effettuata una visita di controllo.

 Si noti che la procedura puo’ essere leggermente differente da quella descritta a seconda del luogo dove e’ praticato l’intervento

 
 
Effetti secondari
Metodo chirurgico
Metodo farmacologico
Dolori:
L’intervento viene effettuato in anestesia locale o sotto narcosi. A volte ci possono essere dei dolori dopo l’intervento oppure brevemente durante l’intervento stesso in caso di anestesia locale. Se del caso, le verranno somministrati degli antidolorifici. Solitamente vi sono dei crampi addominali leggermente piu’ dolorosi di quelli mestruali, che cessano rapidamente. A volte questi dolori possono essere piu’ forti o perdurare. Se del caso, le verranno somministrati degli antidolorifici.
Perdite di sangue:
Solitamente le perdite di sangue dopo l’intervento sono meno abbondanti di una mestruazione normale e durano 4 a 5 giorni. Solitamente dopo l’espulsione vi sono perdite di sangue un po’ piu’ abbondanti di una mestruazione normale. Durano circa 9 giorni, in alcuni casi anche piu’ a lungo.
Nausea/Diarrea:
La narcosi puo’ provocare nausea. La prostaglandina puo’ provocare nausea ed una leggera diarrea.
Rischi e complicazioni

I rischi sono piccoli per entrambi i metodi. Le complicazioni gravi occorrono in meno dell’uno per cento dei casi. Raramente si manifestano ulteriori problemi di salute. L’intervento non aumenta il rischio di non piu’ poter avere bambini ulterioramente. I problemi psichici non sono piu’ frequenti con il metodo farmacologico che non quello chirurgico. 

Complicazioni possibili:
Metodo chirurgico
Metodo farmacologico
– Traumi o ferite al collo dell’utero e/o alla parete uterina. 
– Infezioni. 
– Forti perdite di sangue. 
– Eliminazione incompleta dei tessuti embrionali con conseguente necessita’ di una seconda aspirazione. 
– Coaguli vascolari (trombosi)
– Forti perdite di sangue o espulsione incompleta, con conseguente necessita’ di una aspirazione per eliminare i resti dei tessuti embrionali rimasti nella cavita’ uterina. 
– Insuccesso del metodo e continuazione della gravidanza. In questo caso e’ necessaria un’ulteriore aspirazione (intervento chirurgico).

 Confronto dei due metodi

Entrambi i metodi sono efficaci e sicuri. In rari casi il medico deve sconsigliare l’uno o l’altro per ragioni legate alla salute della donna coinvolta.
Esistono pero’ delle differenze riguardanti il periodo entro il quale la donna si deve decidere e anche riguardanti la percezione dei due metodi. E’ importante tenere conto di queste differenze.
L’interruzione farmacologica si offre per le donne che sono giunte rapidamente alla chiara decisione di interrompere la gravidanza. Le donne che si decidono piu’ tardi o hanno bisogno di un tempo di riflessione piu’ esteso, devono ricorrere all’intervento chirurgico.
 
Le differenze piu’ importanti nella percezione dell’intervento:
 
Metodo chirurgico
Metodo farmacologico
– Operazione, eventualmente sotto narcosi. 
– Il momento dell’intervento e’ pianificato e ben determinato. L’operazione dura poco tempo. 
– Di regola l’intervento non viene effettuato prima della 7a settimana. 
– Si ha piu’ tempo a disposizione per prendere una decisione. 
– Se effettuato sotto narcosi, l’intervento non e’ vissuto coscientemente. 
– Di solito le perdite di sangue dopo l’operazione sono poco abbondanti e di breve durata. 
– Dolori prolungati sono rari. 
– In oltre 95% dei casi un ulteriore intervento chirurgico non e’ necessario. Non c’e’ bisogno di narcosi. 
– Il procedimento e’ di tre giorni. 
– L’interruzione puo’ essere praticata molto precocemente, il che e’ sovente percepito come un sollievo psichico. 
– L’espulsione e’ vissuta coscientemente. 
– Molte donne ritengono che il metodo farmacologico e’ piu’ naturale. 
– Maggiore responsabilita’ personale.
– Perdite di sangue piu’ prolungate. 
– Dolori addominali che durano piu’ o meno a lungo.

  

Rielaborazione personale dall’ articolo originale tratto dal sito dell’Aduc, redatto in collaborazione con la dott.ssa Judit Pók, ginecologo a Zurigo da Lucia Ritter e Kurt Pfister. COSAN Sarl, Volketswil/ Zurigo (Novembre 1999)

la ricerca universitaria (e altro) spiegata a fumetti (made in USA)

Consiglio di visionare questo sito:
Un ragazzo statunitense “spiega” argomenti complessi a suon di fumetti divertenti.
Parla di USA ma non solo.
Eccolo qua l’archivio storico: PiledHigherAndDeeperComics.com

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